lunedì 29 ottobre 2012

UNA LETTERA TIRA L'ALTRA


La vicenda dell’accordo SNA-AIBA è un'ulteriore pagina incresciosa, l'ennesimo boccone amaro che gli Agenti devono ingoiare.
Un'altra vicenda che mette in risalto la distanza che separa rappresentanti (SNA) e rappresentati (Agenti).
Ci troviamo di fronte, ancora una volta, a modi di fare che prevaricano le regole scritte nello Statuto e non scritte, etico-comportamentali.
Lasciando ad altri le riflessioni morbose su questo episodio, preferiamo concentrarci sugli interessi che l’accordo SNA-AIBA prima, e la diffida dell’ANIA poi, condizionano.
L’accordo SNA-AIBA, a mio avviso, vorrebbe regolare questioni, la collaborazione tra Agenti e Broker, che già adesso si realizza nei modi descritti dall'accordo stesso.        
Per questo l’accordo è sostanzialmente inutile.
Non aggiunge niente di nuovo, a parte la forzatura interpretativa con la quale si vorrebbe presupporre l'obbligo in capo all'Agente, di rilasciare qualsiasi tipo di contratto di assicurazione che il Broker richiedesse.
L'enorme gravità di questa vicenda consiste nel fatto che, un comportamento assolutamente marginale e ininfluente per la stragrande maggioranza degli Agenti, ha fornito il pretesto all’ANIA di manifestare pubblicamente la propria avversione al rinnovo dell’accordo ANA del 2003 scaduto nel 2006.
La diffida dell’ANIA, a mio avviso, è inopportuna e inappropriata almeno quanto l’occasione che l’ha scatenata.

Primo, perché trae origine da un accordo SNA-AIBA sancito da un’associazione che rappresenta appena un terzo degli Agenti, con effetti, quelli che l’ANIA indica, conclamando la rinuncia al rinnovo dell'ANA 2003, le cui conseguenze si ripercuotono su tutti gli Agenti (oltre 18.000), compreso la maggioranza (i 2/3) che non hanno alcuna copertura sindacale.

Secondo perché, ad onor del vero, riferendoci proprio agli effetti, qualsiasi accordo, anche se scaduto, come riporta la sentenza della Cassazione (Cass., Sez. Lav., 21/04/1987, n.3899), riapre solo il contenzioso contrattuale, ma non sortisce immediatamente effetti negativi sui rapporti in corso. E ancora nella più recente sentenza del 14 aprile 2003 n 5908 - Cass., Sez. Lav., “l'accordo collettivo continua a produrre effetti dopo la sua scadenza sin quando non interviene la disciplina introdotta dal nuovo accordo che caduca o sostituisce il precedente”.

Sono temi che meritano di essere approfonditi con un confronto responsabile e serio, elaborando le soluzioni sulla base dei reciproci interessi che salvaguardano le risorse a disposizione.

Non certamente manifestando le proprie posizioni, per corrispondenza...

 

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